TRUFFA LEGALE DELLA MONETA ELETTRONICA
- partitodeicristani
- 6 dic 2017
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Art.1834 cc: nei depositi di una somma di danaro presso una Banca, questa "NE ACQUISTA LA PROPRIETÀ" ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.( alzi la mano chi ha mai stabilito un termine di restituzione e di preavviso). Certo è che un privato, la banca, acquisisce la proprietà del danaro versato. In quanto"all'obbligo di restituirlo nella stessa specie monetaria" è una promessa che dovrebbe essere garantita da una sufficiente, concreta, reale e solida garanzia da parte delle banche. Ebbene, a fronte di 2.200 miliardi circa di euro depositati le banche garantiscono fondi per 150 miliardi circa di euro. La proposta di legge avanzata di abolire il danaro contante sostituendolo con danaro elettronico serve solo a cedere definitivamente la proprietà di tutta la moneta circolante e quella depositata alle banche che non saranno più obbligate a " restituire nella stessa specie monetaria alla scadenza ......." il danaro depositato ma solo danaro elettronico che è solo una mera PROMESSA di restituzione.
di Domenico Francesco Lucente
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