ELEZIONI 2018
- partitodeicristani
- 10 gen 2018
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TANTO PER ESSERE CHIARO IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE DEL PARTITO DEI VALORI CRISTIANI QUESTA MATTINA HA DEPOSITATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA CONTRO IL GOVERNO CHE HA APPROVATO CON NORME IMPOSSIBILI LO SCHIFO DELLA LEGGE ELETTORALE DETTO ROSATELLUM.
Questo articolo spiega le norme e regole impossibili a quei Partito nuovi corretti, onesti e che vogliono rispettare e far rispettare le leggi di uno Stato libero e democratico di cui vi accorgerete tutti di quanto sia fazioso, impossibile ma soprattutto delinquenziale le regole che questo governo della dittatura impone ai partiti nuovi con buoni propositi:
TUTTO CIO' FATTO AFFINCHE' NESSUN PARTITO NUOVO POSSA ENTRARE NEL GOVERNO ITALIANO PERCHE' PER LORO CHE HANNO GOVERNATO DAL NOVEMBRE 2011 AD OGGI SAREBBERO SERI E GRAVI GUAI. ESISTE PER QUESTO IL RISCHIO REALE CHE UN PARTITO ONESTO ELETTO DAL POPOLO POTREBBE DENUNCIARE E METTERE IN STATO DI ACCUSA DI ALTO TRADIMENTO ALLA PATRIA OLTRE AD ESURPAZIONE DI POTERE, ABUSO DI UFFICIO, ABUSO DI AUTORITA' MA SOPRATTUTTO PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO VERSO LE ISTITUZIONI, VERSO IL POPOLO, VERSO LA COSTITUZIONE ITALIANA E VERSO L'ECONOMIA ITALIANA.
Pertanto lascio a tutti i cittadini del mondo la possibilità di leggere le imposizioni che hanno preparato con la legge elettorale detto Rosatellum questi criminali che ci hanno governato fino ad oggi.
VADEMECUM ELEZIONI POLITICHE 2018
I DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ELETTORALE E LISTE DI CANDIDATI
Dalle ore 8,00 del 19 gennaio alle ore 16,00 del 21 gennaio ogni partito o lista che intende partecipare alle elezioni deve depositare presso il Ministero dell’Interno:
Il contrassegno elettorale (in copia);
La denominazione del partito o della lista elettorale;
Lo statuto (se il partito è iscritto nel registro dei partiti), ovvero una dichiarazione dei requisiti minimi di trasparenza* (se il partito non è iscritto nel registro dei partiti);
Dichiarazione di collegamento in coalizione con altre liste (obbligatoria solo per chi intenda coalizzarsi);
Programma elettorale nel quale si dichiara il nome e il cognome del capo della forza politica;
Designazioni per ciascuna circoscrizione di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricati di effettuare il deposito delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali;
Il deposito dei documenti di cui sopra è effettuato da una persona munita di mandato rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico organizzato e autenticato da un notaio
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito del contrassegno ( dunque nei giorni del 22 e del 23 gennaio) il Ministero dell’interno restituisce una copia del contrassegno con l’attestazione della regolarità dell’avvenuto deposito. Nello stesso arco di tempo il Ministero può richiedere di sostituire il contrassegno depositato oppure di integrare la dichiarazione dei requisiti minimi di trasparenza. Contro la richiesta del ministero si può fare ricorso. I ricorsi debbono essere presentati al Ministero dell’interno entro 48 ore dalla notifica della richiesta e nello stesso termine debbono essere notificati ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse.
*Dichiarazione dei requisiti minimi di trasparenza:
E’ una dichiarazione firmata dal legale rappresentante del partito o del movimento politico e autenticata dal notaio che deve indicare i seguenti elementi : 1) Il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato presso il Ministero dell’Interno e la sede legale nel territorio dello stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione e le relative attribuzioni.
Dalle ore 8,00 del 28 gennaio alle ore 20,00 del 29 gennaio presentazione presso ogni circoscrizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei nomi dei candidati nei collegi uninominali. Ogni partito deve presentare liste in almeno 2/3 dei collegi plurinominali della circoscrizione a pena di inammissibilità . Ciascun partito è tenuto a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale a pena di inammissibilità della lista nel collegio plurinominale.
I partiti coalizzati presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine l’indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentati delegati a depositare le liste nella circoscrizione di tutti i partiti tra loro coalizzati che presentano il candidato.
La presentazione delle candidature nei collegi plurinominali contenente l’indicazione dei candidati nei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, per i partiti che debbono raccogliere le firme, deve essere sottoscritta per ciascun collegio plurinominale da un minimo di 375 ad un massimo di 500* elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio ovvero iscritti nelle sezioni elettorali (per i collegi plurinominali ricompresi in un unico comune) del medesimo collegio. [per le elezioni politiche 2018 Il numero di firme richieste per la presentazione delle liste elettorali è stata ridotta ad un quarto di quelle ordinariamente previste dalla legge dal comma 1123 dell’articolo 1 della legge 205/2017 legge di bilancio per il 2018]
Per i partiti esentati dalla raccolta firme le liste di candidati debbono essere sottoscritte dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, oppure da uno dei rappresentati delegati a depositare le liste nella circoscrizione.
Insieme alle liste dei candidati debbono essere depositati gli atti di accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati. Solo per i partiti soggetti alla raccolta firmedeve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
La dichiarazione di presentazione deve essere corredata dei certificati elettorali, anche collettivi degli elettori che hanno sottoscritto la lista. Le firme dei sottoscrittori della lista debbono essere contenute in moduli in cui è riportato il simbolo della lista, nome, cognome data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome cognome data e luogo di nascita dei sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti:
Notai;
Giudici di pace;
cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture
segretari delle procure della Repubblica
presidenti delle province
Sindaci metropolitani
Sindaci, assessori comunali e provinciali;
componenti della conferenza metropolitana
presidenti dei consigli comunali e provinciali
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco
La dichiarazione della lista di candidati deve contenere inoltre l’indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare i rappresentanti di lista.
Entro il 18 gennaio il Ministero dell’Interno mette a disposizione sul proprio sito internet il fac-simile dei moduli per il deposito delle liste, delle dichiarazioni di presentazione e degli altri documenti di cui sopra.
PARTITI ESENTATI DALLA RACCOLTA FIRME
Non debbono raccogliere le firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche i partiti o i movimenti politici che abbiano un gruppo parlamentare in una delle due camere costituito al 15 aprile 2017 [Art. 2, comma 36, della legge 52/2015 come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge 165/2017]. Non debbono raccogliere firme neppure per partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei Deputati o per il Senato.
II CANDIDATURE
I candidati nei collegi plurinominali devono accettare la candidatura con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti elencati al paragrafo I del presente vademecum. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.
Tutti i candidati debbono dichiarare, tramite autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, di non essere in condizione di incandidabilità . Tali dichiarazioni sono depositate unitamente alla lista dei candidati e alla relativa documentazione presso l’ufficio centrale circoscrizionale.
I candidati nel collegio plurinominale sono presentati in lista secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà , con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo dei medesimi seggi. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Per l’elezione del Senato nei collegi plurinominali ai quali è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato.
Nella lista presentata nel collegio plurinominale, a pena di inammissibilità della medesima, i candidati sono alternati per genere (uomo/donna/uomo/donna oppure donna/uomo/donna uomo). Alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile,
Per l’elezione della Camera nel complesso delle candidature presentate da ogni partito o coalizione di partiti nei collegi uninominali a livello nazionale, i candidati dello stesso genere (ad esempio donne) non possono essere superiori al 60%con arrotondamento all’unità più prossima. Per l’elezione del Senato nel complesso delle candidature presentate da ogni partito o coalizione di partiti nei collegi uninominali della regione, i candidati dello stesso genere (ad esempio uomini) non possono essere superiori al 60% con arrotondamento all’unità più prossima.
Per l’elezione della Camera nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate a livello nazionale da ciascun partito, i capilista dello stesso genere (ad esempio uomini) non possono essere superiori al 60% con arrotondamento all’unità più prossima. Per l’elezione del Senato nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate a livello regionale da ciascun partito, i capilista dello stesso genere (ad esempio donne) non possono essere superiori al 60%con arrotondamento all’unità più prossima.
A pena di nullità della candidatura:
Nessun candidato può presentarsi in più di cinque collegi plurinominali;
Nessun candidato può presentarsi in più di un collegio uninominale;
Lo stesso candidato può presentarsi in un collegio uninominale e nei collegi plurinominali fino ad un massimo di cinque.
Chi si candida nella circoscrizione estero non si può candidare in nessun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
ELEZIONI ESTERO
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al deposito del contrassegno, del programma, dello statuto e delle liste si seguono, in quanto applicabili, le regole valide per le elezioni in Italia illustrate in precedenza.
Per la circoscrizione estero non è prevista alcuna riduzione del numero di firme da raccogliere per il deposito delle liste di candidati. Dunque i partiti non esentati dalla raccolta firme debbono raccogliere per il deposito di ogni lista in ciascuna delle ripartizioni da 500 a 1000 firme.
Nella circoscrizione estero le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle seguenti ripartizioni:
Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
America meridionale;
America settentrionale e centrale;
Africa, Asia, Oceania e Antartide;
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella corrispondente ripartizione e non superiore al doppio di esso.
Gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione estero; gli elettori residenti all’estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione estero.
Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.
III CAUSE DI INELEGGIBILITA’
Alle elezioni di Camera e Senato del 4 marzo 2018 non sono eleggibili:
Deputati regionali o consiglieri regionali;
Presidenti delle giunte provinciali
Sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti;
Capo e vice capo della polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza;
Capi di gabinetto dei Ministri;
Il Rappresentante del governo presso la regione Sardegna, il Commissario dello Stato nella regione Sicilia, i commissari di governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione FVG, il presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d’Aosta, i commissari del governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
Viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza;
Ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate dello stato nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui sopra sono riferite anche alla titolarità di cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le precedenti cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati ( Poiché la data di scadenza del quinquennio era fissata il 15 marzo 2018 le funzioni debbono essere cessate il 17 settembre 2017).
Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni per i primi tre punti dell’elenco sopra riportato, e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all’estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l’ufficio senza perdere la nazionalita’. Questa causa di ineleggibilita’ si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri
Non sono eleggibili inoltre: 1) coloro che in proprio o in qualita’ di rappresentanti legali di societa’ o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita’ economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e’ sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa’ e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, societa’ e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilita’ sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.
IV CAUSE DI INCANDIDABILITA’
Presidenti di regione rimossi dall’incarico per grave dissesto finanziario nei dieci anni precedenti;
Sindaci e presidenti di provincia ritenuti responsabili di dissesto finanziario nei dieci anni precedenti
Condannati a pena detentiva superiore a 2 anni per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater cpp
Condannati a pena detentiva superiore a 2 anni per i delitti previsti nel libro II, titolo II (Delitti contro la pubblica amministrazione), capo I (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione del c.p. artt da 314 a 335-bis.
Condannati a pena detentiva superiore a 2 anni per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni stabilita in base all’art. 278 cpp
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